Nuove regole per la combustione dei residui vegetali
Cambiano in Regione Lombardia le regole per la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali. Con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale lombardo della L.R. n. 38/2015, entrata in vigore il 27 novembre 2015, sono state modificate le previsioni di cui alla L.R. n. 31/2008 e alla L.R. n. 24/2006 in tema di combustione in loco dei residui vegetali, con relativa introduzione di nuove disposizioni in materia. La nuova formulazione dell’art. 45 comma 10 della L.R. n. 31/2008 prevede che “al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d’incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell’anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane. E’ comunque vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, fatte salve le deroghe previste dal regolamento regionale n. 5/2007”.
“Come Comune di Sondrio ogni anno ci siamo impegnati a garantire il servizio di raccolta delle potature, al fine di evitare la combustione di questi scarti che producono un incremento delle polveri sottili - spiega Pierluigi Morelli, assessore all’Ambiente del Comune di Sondrio -. Le nuove regole di Regione Lombardia a nostro avviso non salvaguardano l’ambiente e la salute, per questo, per evitare l’incremento delle polveri sottili, il Comune mantiene attivo il servizio di raccolta, apprezzato dai nostri viticoltori che dimostrano grande senso di responsabilità” conclude.
La norma citata rimanda alla potestà dei Sindaci che, con loro atto, individuano le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota ed individuano altresì ulteriori disposizioni per sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli o forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. Per ciò che attiene il territorio del comune di Sondrio, la nuova norma regionale va ad integrarsi con le vigenti previsioni di cui all'art. 9 comma 6 del Regolamento di Igiene, che prevede il divieto generale di combustione dei rifiuti all'aperto, ad eccezione degli scarti delle produzioni agricole e forestali con l’obbligo di adozione delle cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui. A tal fine la norma regolamentare comunale prescrive l’obbligo di rispettare una distanza di 100 mt. dai boschi, dalle case e da ogni luogo che possa costituire pericolo per la sicurezza e prevede altresì l’obbligo per chi accende il fuoco di assistere di persona con il numero occorrente di persone fino a che il fuoco sia spento. Pertanto, in ossequio al combinato disposto della nuova normativa regionale e delle disposizioni regolamentari locali, sul territorio del comune di Sondrio sono applicabili dal 27 novembre 2015 le seguenti regole:
E’ vietata la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio urbanizzato della città e delle frazioni (in ragione del divieto di combustione a distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni) e su tutte le aree poste ad un livello altimetrico inferiore ai 300 mt. s.l.m. (quindi tutte le zone agricole coltivate situate a sud della città oltre la linea ferroviaria).
Sui terrazzamenti coltivati del versante nord è consentita la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali in cumuli di quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell’anno, senza preventive comunicazioni al comune ed alle seguenti condizioni:
obbligo di rispettare una distanza di 100 mt. dai boschi, dalle abitazioni e da ogni luogo che possa costituire pericolo per la sicurezza (edifici di qualsiasi natura, depositi di merci, mucchi di paglia e fieno, depositi di materiale infiammabile o combustibile);
obbligo di assistere alla combustione da parte di chi ha acceso il fuoco facendosi eventualmente assistere da un numero occorrente di persone fino al completo spegnimento del fuoco.
Ricordiamo che l’anno precedente l’accensione era consentita solo due volte nel periodo invernale, previa comunicazione al Comune.
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